Un automobilista è stato condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di droghe, con una **sospensione patente di guida** di due anni. Il Pubblico Ministero ha contestato questa durata, sostenendo che, trattandosi di più reati e con un veicolo di terzi, la sospensione doveva essere calcolata con il cumulo materiale delle sanzioni e il raddoppio previsto, arrivando a un minimo di quattro anni. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per le sanzioni amministrative accessorie del Codice della Strada si applica il cumulo materiale e ha annullato la sentenza, rinviando il caso al Tribunale per rideterminare correttamente la durata della sospensione.
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