Un'utente ha contestato le fatture del servizio idrico per consumi degli anni 2015, 2016 e 2017 emesse dall'Ente Fornitore, eccependo la prescrizione biennale bollette introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. I giudici di merito hanno accolto la domanda dell'utente. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Fornitore. La Suprema Corte ha chiarito che per i consumi anteriori al 2020, sebbene la fattura scada successivamente, si applica la regola transitoria dell'articolo 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Di conseguenza, il nuovo termine ridotto non può estendere il termine originario quinquennale. Poiché la contestazione è avvenuta a novembre 2020, i crediti per i consumi pregressi non erano ancora prescritti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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