In una causa per risarcimento danni da sinistro stradale, due danneggiati citavano in giudizio solo la compagnia assicurativa, omettendo il conducente responsabile. La Corte d'Appello annullava la sentenza di primo grado per difetto di litisconsorzio necessario, rinviando la causa al Tribunale e addebitando le spese agli attori che avevano causato la nullità. La Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando improcedibile il ricorso dei danneggiati sulle spese e rigettando quello dell'assicurazione che invocava l'economia processuale. La Corte ha ribadito che l'omessa citazione di un litisconsorte necessario nei gradi di merito vizia l'intero processo e impone il rinvio, con spese a carico di chi ha generato l'errore.
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