L'Imputato, riconosciuto colpevole di un reato di lieve entità legato agli stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Prima della decisione della Suprema Corte, tuttavia, è giunta in cancelleria la formale rinunzia all'impugnazione presentata dalla difesa. La Corte di Cassazione ha di conseguenza dichiarato il ricorso inammissibile a causa del ripensamento del ricorrente. Non sussistendo motivi per escludere la colpa dell'imputato nella causazione dell'inammissibilità, i giudici hanno applicato l'articolo 616 del codice di procedura penale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »