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Rinuncia Al Ricorso Per Cassazione

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677 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al raddoppio delle tasse
Una società proprietaria di un impianto eolico ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009. Dopo aver proposto ricorso in Cassazione, la contribuente ha pagato le somme richieste dal Fisco e ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'Amministrazione Finanziaria e il Comune coinvolto hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura eccezionale e sanzionatoria non estensibile analogicamente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la causa
L'Azienda ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che la condannava a reintegrare Il Lavoratore e a risarcirgli i danni. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto dell'accordo e della volontà comune delle parti, ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'adesione bilaterale alla rinuncia, le spese di giudizio sono state compensate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite senza tasse
Un'azienda creditrice ha promosso un'azione di responsabilità e risarcimento danni contro gli amministratori di una società debitrice, contestando anche un contratto di affitto d'azienda. Dopo l'esito negativo nei primi gradi di giudizio, la creditrice ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione economica è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: vittoria senza doppie tasse
Una società ha impugnato il rifiuto di concedere la rateazione straordinaria dei contributi previdenziali. Dopo i primi gradi di giudizio, la società ha ottenuto la dilazione richiesta e ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ente di riscossione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Di conseguenza, non si applica la condanna alle spese e non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non rientra tra le ipotesi di rigetto o inammissibilità previste dalla legge.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
L'Imputato, condannato in appello a tre anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio, aveva presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha depositato un atto formale di rinuncia, regolarmente firmato e autenticato dal proprio difensore. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa decisione e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento penale, oltre al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. La rinuncia al ricorso per cassazione comporta infatti l'immediata chiusura del processo con la conferma della condanna precedente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle liti previdenziali
Un'associazione sportiva ha impugnato la decisione che la obbligava a versare i contributi previdenziali all'ente dei giornalisti anziché all'ente previdenziale ordinario. Successivamente, l'associazione ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ente previdenziale subentrante. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese tra le parti e stabilendo che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, in quanto la rinuncia non equivale a un rigetto o a una pronuncia di inammissibilità.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo evita doppie tasse
Una società ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di un accordo transattivo raggiunto con un Comune. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato interamente le spese tra le parti. Il nodo centrale della decisione ha riguardato l'applicazione del raddoppio del contributo unificato. I giudici hanno stabilito che tale misura, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, si applica esclusivamente nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Di conseguenza, la rinuncia al ricorso per cassazione non comporta l'obbligo di versare il doppio contributo unificato, escludendo qualsiasi interpretazione estensiva o analogica della norma.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a debiti e tasse extra
Un'Azienda Sanitaria ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo per il pagamento di rette di degenza a favore di una Fondazione Ospedaliera. Dopo la conferma della condanna nei primi due gradi di giudizio, l'ente pubblico ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per regolare i loro rapporti economici. L'Azienda Sanitaria ha quindi depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo i ricorsi respinti o inammissibili e non può essere estesa per analogia a chi decide di chiudere bonariamente la lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che estingue la lite
Il caso riguarda un cittadino che ha proposto ricorso in Cassazione contro una società di costruzioni e una cooperativa edilizia. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. La società di costruzioni ha accettato tale rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Trattandosi di una rinuncia accettata da entrambe le parti con accordo sulla compensazione, la Corte non ha dovuto provvedere alla liquidazione delle spese processuali, applicando l'articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile. Il processo si è così concluso senza una decisione di merito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la lite
Una complessa controversia ereditaria, nata dall'impugnazione di un testamento pubblico ritenuto non spontaneo, si è conclusa pacificamente davanti alla Corte di Cassazione. L'erede del beneficiario del testamento e i soggetti che lo contestavano hanno raggiunto un accordo transattivo privato. Di conseguenza, entrambe le parti hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, specificando che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto la rinuncia non equivale a una sconfitta in giudizio ma a un accordo bilaterale che estingue la lite senza vincitori né vinti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al doppio contributo
Un ente assistenziale ha impugnato la rettifica della rendita catastale di una sua struttura socio-sanitaria. Successivamente, l'ente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non comporta l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: spese sì, sanzione no
Una società ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per contestare la rendita catastale di un immobile. Successivamente, la società ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'Agenzia delle Entrate non ha accettato espressamente la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, condannando la società al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente pubblico. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione colpisce infatti solo chi vede respinto il proprio ricorso o dichiarato inammissibile, e non chi decide spontaneamente di abbandonare la causa.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al raddoppio delle tasse
Un Ente No-Profit ha impugnato la rettifica della rendita catastale di una sua struttura assistenziale operata dall'Amministrazione Finanziaria. Successivamente, l'ente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Fisco. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione colpisce solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia a chi decide di abbandonare spontaneamente la causa.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: i costi del ripensamento
Il Ricorrente ha presentato ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva accolto la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, lo stesso soggetto ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'articolo 591 del codice di procedura penale. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo salva dalle tasse
Nel corso di un giudizio di revocazione, avviato per contestare una precedente dichiarazione di improcedibilità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La ricorrente ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta personalmente e controfirmata dal proprio difensore. La controparte ha accettato espressamente tale rinuncia, concordando sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Questa decisione comporta che non sia dovuto il pagamento del cosiddetto doppio contributo unificato, previsto solitamente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, poiché l'estinzione per rinuncia non configura una soccombenza o un rigetto nel merito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la marcia indietro costa cara
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona. Successivamente, lo stesso soggetto ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno inoltre rilevato l'assoluta genericità dei motivi di ricorso originariamente presentati. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle liti senza spese
Alcune società importatrici hanno impugnato due verbali di accertamento per presunti illeciti doganali emessi dall'Agenzia delle Dogane. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, le società hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le contribuenti hanno provveduto al pagamento integrale dei diritti doganali richiesti e hanno depositato una formale dichiarazione di rinuncia. La Suprema Corte, preso atto del pagamento e della volontà delle parti, ha dichiarato l'estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici hanno inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ponendo fine alla controversia senza ulteriori aggravi economici per i soggetti coinvolti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: pagamento e stop alla lite
Due società commerciali hanno impugnato alcuni verbali di rettifica emessi dall'Agenzia delle Dogane. Dopo aver proposto ricorso in Cassazione, le imprese hanno pagato i diritti doganali dovuti e hanno depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, dichiarando l'estinzione del giudizio e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulla pensione
Un professionista ha chiesto il riconoscimento della pensione di anzianità a una cassa previdenziale. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio per mancanza dei requisiti anagrafici e di una domanda idonea, il professionista ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla cassa previdenziale con richiesta di compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la compensazione delle spese di lite tra le parti senza applicare sanzioni o rimborsi forzati.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo e zero spese
Un'impresa di costruzioni ha proposto ricorso in Cassazione contro un'amministrazione comunale. Successivamente, la stessa impresa ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che è stato regolarmente accettato dall'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo bilaterale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Grazie all'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, i giudici hanno stabilito che nessuna delle parti deve pagare le spese processuali all'altra, risolvendo la controversia in modo consensuale e senza vincitori né vinti.
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