Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti (TARSU) emesso da una società di riscossione per conto di un Comune. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la stessa società ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte, dichiarando di non aver più interesse a proseguire la causa. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa misura punitiva si applica infatti solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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