Un'azienda di servizi ambientali ha notificato a una carrozzeria alcuni avvisi di accertamento per la tariffa d'igiene ambientale (TIA). La carrozzeria ha contestato l'applicazione dell'IVA e delle sanzioni, ottenendo ragione in appello. L'azienda ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione ma, prima dell'udienza, ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la sentenza d'appello favorevole alla carrozzeria è passata in giudicato, diventando definitiva. La Corte ha inoltre compensato le spese di giudizio ed escluso il pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
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