Una società immobiliare ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU emessi da un Comune per gli anni 2015 e 2016. Dopo le decisioni sfavorevoli dei giudici di merito, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, a seguito di un accordo conciliativo tra le parti, la società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Comune con richiesta di compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Trattandosi di un atto unilaterale recettizio, la rinuncia estingue il processo a prescindere dall'accettazione della controparte, la quale rileva solo per la regolazione delle spese. Avendo le parti concordato la compensazione, i giudici hanno compensato interamente le spese di lite, escludendo anche il raddoppio del contributo unificato per sopravvenuta inammissibilità.
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