L'Imputato, inizialmente assolto in primo grado dall'accusa di furto in abitazione, veniva condannato in appello. La Corte d'Appello ribaltava la decisione basandosi unicamente su una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa. L'Imputato proponeva ricorso per Cassazione denunciando tale grave vizio procedurale. Nel frattempo, decorreva il termine massimo di prescrizione del reato pari a sette anni e sei mesi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il vizio procedurale rendeva l'impugnazione ammissibile e consentiva di rilevare l'avvenuta prescrizione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per estinzione del reato, non essendovi elementi evidenti per un proscioglimento nel merito.
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