Una banca ha impugnato la compravendita di un immobile tra due fratelli, chiedendo di dichiararla simulata o inefficace. Il Tribunale ha accolto entrambe le domande, ma uno dei fratelli non aveva mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione iniziale. Costituitosi solo in appello, il fratello ha chiesto la rimessione in termini per potersi difendere, ma la Corte d'appello ha deciso direttamente nel merito senza valutare la sua richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei fratelli, stabilendo che il giudice d'appello deve verificare se la mancata notifica abbia impedito al comproprietario di conoscere il processo e, in caso positivo, concedergli la rimessione in termini per esercitare il suo diritto di difesa.
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