L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento per carenza di motivazione. Tuttavia, nel giudizio di legittimità, l'ente impositore ha depositato solo la prova di spedizione del ricorso, omettendo di allegare l'avviso di ricevimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di prova del perfezionamento della notifica. La Corte ha ribadito che la notifica del ricorso per cassazione tramite servizio postale si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, dimostrata esclusivamente dall'avviso di ricevimento. Senza questo documento, e in assenza di una richiesta di rimessione in termini, il ricorso è nullo e insanabile, comportando la vittoria del contribuente.
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