Un uomo è stato condannato per il reato di truffa contrattuale per aver acquistato della merce fingendosi rappresentante di una ditta inesistente, offrendo come garanzia un conto corrente fittizio e pagando con un assegno rimasto insoluto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna inflitta nei gradi precedenti. I giudici hanno chiarito che l'inganno su elementi accessori del contratto, idoneo a carpire il consenso della vittima, configura pienamente il reato. Inoltre, la presenza della recidiva specifica rende il reato procedibile d'ufficio, rendendo del tutto irrilevante la successiva rimessione della querela da parte della persona offesa. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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