L'Agenzia delle Entrate ha negato a una società fallita la restituzione di un credito d'imposta, sostenendo la perdita del diritto per decorso del termine biennale residuale. La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, confermando che l'apertura del fallimento equivale alla cessazione dell'attività. Di conseguenza, il rimborso IVA fallimento resta disciplinato dal termine di prescrizione ordinario decennale e non dalla decadenza breve biennale. Poiché il credito risultava regolarmente esposto nelle dichiarazioni e provato dai documenti contabili non contestati nel merito, il Fisco deve restituire integralmente la somma richiesta dalla procedura concorsuale e pagare le spese processuali.
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