Un'azienda edile vende degli immobili rateizzando le tasse sulla plusvalenza. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate riqualifica il provento e richiede l'intero pagamento in un'unica soluzione. Per chiudere la pendenza, l'azienda aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Una volta completati i pagamenti agevolati, la società chiede il rimborso imposte precedentemente versate in eccesso per evitare una doppia tassazione. L'ufficio rifiuta, sostenendo che fosse scaduto il termine di quattro anni dal pagamento originario. La Corte di Cassazione dà ragione all'azienda: se il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento (a causa della rottamazione), il termine per chiedere il rimborso è di due anni e decorre dal giorno in cui si è completata la definizione agevolata, e non dal versamento iniziale.
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