Un'impresa ha chiesto al proprio fornitore di energia elettrica il rimborso delle accise, in particolare delle addizionali provinciali pagate tra il 2010 e il 2012, ritenendole contrarie al diritto dell'Unione Europea. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa. I giudici hanno stabilito che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma istitutiva della tassa (sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale), il pagamento effettuato dall'utente è diventato privo di qualsiasi giustificazione legale con effetto retroattivo. Di conseguenza, l'impresa ha pieno diritto a ottenere il rimborso delle accise indebitamente versate direttamente dal fornitore, poiché la pendenza della causa impedisce di considerare il rapporto come esaurito. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello per ricalcolare le somme spettanti.
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