Il Detenuto, ristretto in carcere, ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha respinto la domanda poiché l'istante non aveva allegato un documento d'identità valido, essendo stato identificato all'ingresso in carcere solo tramite rilievi dattiloscopici con attribuzione di un codice CUI. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che l'incertezza sulle esatte generalità anagrafiche del richiedente legittima il rifiuto del beneficio. Infatti, senza dati anagrafici certi, l'Amministrazione Finanziaria non può svolgere le verifiche necessarie sul reddito del richiedente. La certezza dell'identità fisica differisce da quella anagrafica richiesta per i controlli fiscali. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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