Una struttura diagnostica privata ha fornito prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio, ma si è vista negare il pieno pagamento per il superamento dei tetti di spesa e, soprattutto, per l'assenza di un accordo formale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il contratto scritto sanità è un requisito indispensabile per la validità dell'accordo e per il diritto alla remunerazione. La sua assenza comporta la nullità del rapporto, che non può essere sanata da comportamenti concludenti o da contratti stipulati a posteriori. La decisione sottolinea che l'accreditamento da solo non è sufficiente a garantire il pagamento.
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