Una banca ha avviato un giudizio per accertare il credito di un professionista verso un ente pubblico. In primo grado, l'ente ha eccepito la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, ma il tribunale ha comunque accertato l'esistenza del debito. In appello, la Corte territoriale ha rilevato d'ufficio la nullità contrattuale, dichiarando inesistente il credito. La Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che si era formato il giudicato interno sulla validità dei contratti: poiché l'ente non aveva impugnato specificamente il rigetto implicito della sua eccezione di nullità in primo grado, la questione non poteva più essere sollevata o rilevata d'ufficio nei gradi successivi.
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