L'ex liquidatore di una società a responsabilità limitata ha richiesto il rimborso del credito tributario dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese. A seguito del rifiuto opposto dal Fisco, il rappresentante ha avviato un contenzioso giudiziario ottenendo ragione nei primi due gradi di giudizio. L'ente impositore ha quindi impugnato la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'assenza di potere processuale in capo al liquidatore di una realtà già estinta. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso statuendo che, una volta cancellata l'impresa, l'ex liquidatore perde ogni potere di agire in giudizio per conto dell'ente. La Suprema Corte ha annullato la causa senza rinvio poiché il rimborso IVA della società estinta non poteva essere richiesto in sede processuale dal precedente rappresentante, ma solo dai soci succeduti nei rapporti attivi.
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