La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un automobilista per il reato di rifiuto alcoltest. L'uomo, fermato in evidente stato di ebbrezza con guida a zig-zag e alito vinoso, si era opposto all'accertamento. In sua difesa, sosteneva la nullità della procedura perché non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di avviso non sussiste in caso di rifiuto. Il reato, infatti, si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà di non sottoporsi al test. La condanna è quindi legittima, poiché il rifiuto alcoltest costituisce un illecito autonomo, a prescindere dalla prova dello stato di ebbrezza.
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