La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro l'annullamento di una misura cautelare applicata per turbativa d'asta. La decisione sottolinea che, per i reati che non prevedono una presunzione di pericolosità, il ricorrente non può limitarsi a contestare la gravità indiziaria, ma deve obbligatoriamente motivare sulla persistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie, il PM aveva omesso ogni riferimento all'attualità del pericolo, rendendo il ricorso privo di un interesse concreto e attuale.
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