Un imprenditore individuale, attivo nel settore dell'autodemolizione e della vendita di ricambi, ha impugnato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti per gli anni dal 2009 al 2014. L'imprenditore sosteneva di avere diritto a una riduzione della tariffa poiché smaltiva autonomamente i propri rifiuti speciali tramite ditte specializzate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la riduzione tassa rifiuti non opera mai in modo automatico. Per beneficiare di sconti o esenzioni, il contribuente ha l'onere di dichiarare espressamente i presupposti nella denuncia originaria o di variazione. Di conseguenza, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento dell'ente impositore è pienamente legittimo e l'imprenditore perde il diritto alle agevolazioni per gli anni pregressi.
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