Una società alberghiera ha impugnato l'avviso di pagamento relativo alla Tassa sui rifiuti TARI, contestando la carenza di motivazione dell'atto, l'errata applicazione della tariffa per alberghi con ristorante e la mancata concessione di riduzioni per lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'avviso di accertamento è valido se indica chiaramente la superficie e la tariffa applicata. Inoltre, spetta al contribuente l'onere di dichiarare e provare i presupposti per beneficiare di esenzioni o riduzioni tariffarie, non operando queste ultime in modo automatico. Infine, il calcolo della tassa basato sulla superficie dell'immobile e sulla categoria di attività è pienamente legittimo e conforme al principio europeo chi inquina paga.
Continua »