Un imprenditore, attivo nella vendita di materiale edile, ha contestato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo a IRPEF, IRAP e IVA per il 1997. L'Agenzia aveva rettificato il volume d'affari e disconosciuto costi ritenuti non inerenti all'attività. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'atto, ma la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione, ritenendo indeducibili costi per circa 31 milioni di lire. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che l'onere di dimostrare l'inerenza dei costi spetta al contribuente, specialmente quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'incongruità o l'antieconomicità delle spese. Il ricorso del contribuente è stato rigettato.
Continua »