La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta semplice documentale. L'imputato sosteneva che il reato non sussistesse, dato che la contabilità era stata ricostruita successivamente. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, per questo reato, la possibilità di ricostruire aliunde (da altre fonti) la documentazione mancante è irrilevante. Il reato si perfeziona con la mera omissione della tenuta delle scritture contabili, a tutela non solo dei creditori ma anche del corretto funzionamento del mercato.
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