La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, un reato commesso in un periodo successivo al semestre in esame può essere legittimamente utilizzato per valutare negativamente la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. La Corte ha rigettato il ricorso di un detenuto, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva negato il beneficio proprio sulla base di un reato commesso dopo i semestri per cui si chiedeva lo sconto di pena. La sentenza chiarisce che tale comportamento successivo rivela la non genuinità della precedente adesione al percorso rieducativo.
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