Un'imputata, condannata per il reato di percosse, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha formalizzato una rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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