La Corte di Cassazione, con ordinanza del 11/07/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che aveva precedentemente definito il procedimento con un concordato in appello. Secondo la Corte, l'accordo sulla pena ha un effetto preclusivo sull'intero iter processuale, impedendo di fatto un ulteriore giudizio di legittimità. Questa decisione assimila gli effetti del concordato a una rinuncia all'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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