La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da alcuni amministratori e socie di un'azienda fallita, condannati per bancarotta fraudolenta. I ricorrenti lamentavano un errore di fatto, sostenendo di aver eseguito tempestivamente il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale di Prato. La Suprema Corte ha chiarito che, durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la normativa speciale vietava il deposito presso un tribunale diverso da quello che aveva emesso la sentenza. Di conseguenza, il deposito è stato considerato irrituale e la data di presentazione valida è coincisa con quella di effettiva ricezione da parte della Corte d'Appello competente, avvenuta oltre i termini di legge. La condanna originaria è stata quindi confermata.
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