Un condannato ha chiesto la semilibertà, ma il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la sua istanza inammissibile. Contro questa decisione, il condannato ha presentato personalmente un ricorso per Cassazione, senza però specificare i motivi. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso personale. Questo perché, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, solo un difensore iscritto all'albo speciale può proporre ricorso in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il condannato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di 500 euro.
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