Il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato addebitato all'Imputato, qualificando il fatto come ricettazione di lieve entità. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione con ricorso diretto in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la lieve entità della ricettazione costituisce una circostanza attenuante e non un reato autonomo. Di conseguenza, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione della ricettazione, non si deve tenere conto dell'attenuante, ma bisogna fare riferimento alla pena massima del reato base (otto anni). Poiché tale termine non era ancora decorso, la Cassazione ha annullato la sentenza e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello per lo svolgimento del processo.
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