Un uomo veniva accusato del reato di truffa commesso nel duemilaquindici, con contestazione della recidiva qualificata. Nel corso del processo, la vittima decideva di revocare la denuncia. Il Tribunale dichiarava il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. La Procura Generale proponeva ricorso diretto in Cassazione, sostenendo che la recidiva qualificata rendeva il reato perseguibile d'ufficio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza. I giudici hanno chiarito che la procedibilità d'ufficio per truffa scatta in presenza di recidiva qualificata, poiché essa costituisce un'aggravante a tutti gli effetti. Di conseguenza, la revoca della querela da parte della vittima non produce alcun effetto estintivo e il processo deve proseguire.
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