La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per evasione, stabilendo che le censure contro la sentenza di condanna erano troppo generiche e assertive. I motivi, relativi alla ricostruzione dei fatti e all'elemento psicologico del reato, non erano ammissibili in sede di legittimità. Anche la doglianza sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva è stata respinta perché sollevata in modo generico e non proposta nelle conclusioni del giudizio precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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