Un ex dipendente, dopo la dichiarazione di nullità del suo patto di non concorrenza, si opponeva alla richiesta dell'azienda di restituire il corrispettivo percepito, sostenendone la natura retributiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. L'inammissibilità è stata motivata dalla non specificità dei motivi e dal tentativo di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità, quando l'interpretazione del giudice di merito è plausibile.
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