L'Imputato, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento per un reato in materia di stupefacenti, ha presentato un ricorso per cassazione personale per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali. La legge vieta la presentazione del ricorso per cassazione personale senza la firma di un avvocato iscritto all'albo speciale. Inoltre, la scelta del patteggiamento comporta l'accettazione del calcolo della pena e la rinuncia a ridiscutere questioni di merito. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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