L'Imputato, condannato in appello per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato autonomamente un ricorso per cassazione personale per contestare il calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'atto inammissibile. La legge n. 103 del 2017 ha infatti modificato l'articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo che il cittadino non può più sottoscrivere personalmente l'impugnazione di legittimità. Il ricorso richiede obbligatoriamente la firma di un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. A causa del difetto formale, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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