L'Imputato, condannato in secondo grado per il reato di furto aggravato, ha presentato un ricorso per cassazione personale per contestare la propria responsabilità e le aggravanti. La Corte Suprema ha dichiarato l'atto inammissibile. La legge processuale impone infatti che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Poiché la richiesta è stata firmata autonomamente dal solo imputato, i giudici hanno bloccato il giudizio senza valutare i motivi di merito. Di conseguenza, l'impugnazione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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