Una contribuente si opponeva a due cartelle di pagamento, ma la sua azione veniva respinta sia in primo che in secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso per cassazione inammissibile a causa di gravi vizi formali. L'atto, infatti, violava l'art. 366 del codice di procedura civile, risultando carente nell'esposizione dei fatti, nella specificità dei motivi e nel corretto riferimento ai documenti, impedendo alla Corte di valutare il merito della questione.
Continua »