Una professionista ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione dopo il rigetto della sua richiesta di un acconto sui compensi maturati nell'ambito di una procedura fallimentare. La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile, specificando che i provvedimenti relativi alla gestione e amministrazione dei beni del fallimento, come il diniego di un acconto, mancano dei requisiti di decisorietà e definitività necessari per questo tipo di impugnazione. La decisione ha chiarito che il diritto al compenso della professionista non è stato negato in via definitiva, potendo la stessa riproporre la sua istanza in un momento successivo.
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