L'Imputato, dopo aver concordato un patteggiamento per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto un ricorso per cassazione firmato personalmente, delegando un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori per il solo deposito dell'atto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme legislative, l'atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, a pena di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso per cassazione firmato personalmente dal condannato non è più consentito, anche se la firma risulta autenticata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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