L'Imputato ha proposto un ricorso per cassazione contro patteggiamento concordato con il Giudice per le indagini preliminari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché le contestazioni avanzate non rientravano nei casi strettamente stabiliti dalla legge per questo tipo di accordo. Secondo le norme vigenti, il ricorso contro il patteggiamento è consentito soltanto per difetti di volontà, mancanza di correlazione tra richiesta e decisione, errata qualificazione del fatto oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non avendo riscontrato alcuna di queste violazioni tipizzate, i giudici hanno respinto il ricorso senza formalità, condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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