Due imputati, accusati di detenzione a fini di spaccio di oltre 300 grammi di hashish e cocaina, concordano l'applicazione della pena con il Tribunale. Successivamente, propongono ricorso per cassazione contro patteggiamento, lamentando un vizio di motivazione e sostenendo che il giudice non abbia esercitato il dovuto potere di controllo sull'accordo. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che, dopo la riforma del 2017, i motivi di impugnazione contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e limitati a vizi macroscopici o formali. Non è possibile contestare la motivazione ordinaria del giudice se l'accordo è stato liberamente sottoscritto. Di conseguenza, gli imputati perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno.
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