L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva ratificato la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti. Con il motivo di impugnazione, L'Imputato ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro patteggiamento è consentito solo per motivi tassativi stabiliti dalla legge, quali vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena. La contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non rientra in questi casi eccezionali. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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