La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento per tentata rapina e false dichiarazioni. Il motivo del ricorso, basato sulla mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena, non rientra tra le casistiche tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ribadisce che, in caso di pena concordata e non illegale, non è possibile censurare la commisurazione della stessa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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