La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti. L'appello si fondava su un presunto vizio di motivazione della sentenza di primo grado. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono tassativi e non includono il difetto di motivazione sulla colpevolezza, rendendo di fatto l'accordo tra le parti centrale e limitando fortemente le possibilità di impugnazione.
Continua »