La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'appellante lamentava un vizio di motivazione, ma la Corte ha ribadito che i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ai soli errori di diritto, escludendo censure sulla motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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