La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro il rigetto della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'errore fatale è stato procedurale: il ricorso è stato depositato direttamente in Cassazione, seguendo le regole del processo civile. La Corte ha invece ribadito un principio fondamentale: il ricorso patrocinio a spese dello Stato in ambito penale deve seguire le regole del codice di procedura penale. Questo significa che l'atto va depositato fisicamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento negativo, non altrove. La forma, in questo caso, diventa sostanza e l'errore procedurale ha impedito l'esame della richiesta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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