Un professionista riceve un avviso di accertamento per compensi non fatturati, basato sui dati forniti da compagnie assicurative. Durante il processo, chiede di scorporare da tali somme l'IVA e i contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale richiesta, non essendo stata inserita nel ricorso iniziale ma solo in una memoria successiva, costituisce una 'domanda nuova nel processo tributario'. Questa è inammissibile per violazione delle rigide regole procedurali. Di conseguenza, la Corte ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione che aveva concesso lo scorporo e affermando che tutte le contestazioni devono essere presentate fin dal primo atto.
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