La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito che negava le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'imputato. La pronuncia sottolinea come, in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente sia tenuto non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
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