La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver definito la sua posizione con un patteggiamento per reati di droga, aveva impugnato la sentenza contestando il giudizio di responsabilità. La Corte ribadisce che i limiti normativi all'impugnazione del patteggiamento, stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non consentono di rimettere in discussione la colpevolezza, rendendo il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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